Tettoie e VePA, occhio alle differenze: quando ci scappa l'abuso edilizio
Le VePA sono chiusure in vetro trasparente, senza profili verticali, installate su balconi, terrazzi o porticati per proteggerli dagli agenti atmosferici e migliorare l'isolamento, e sono considerate edilizia libera. Due tettoie in legno e pvc che sviluppano volume per 20 e 30 mq integrano invece ristrutturazioni edilizie assentibili solo con il permesso di costruire.
In una recente sentenza, il TAR Campania chiarisce la distinzione tra VePA e tettoie, evidenziando i rischi di abuso edilizio. Le VePA, introdotte nell’edilizia libera dall’art. 6, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001 (come modificato dal Decreto Salva Casa), sono vetrate panoramiche amovibili, totalmente trasparenti e prive di profili verticali, prive di effetti volumetrici. Strutture fisse e “pesanti”, come tettoie in legno e pvc che creano nuovi spazi chiusi e aumentano superficie e volume, rientrano invece nella ristrutturazione edilizia e richiedono il permesso di costruire. In assenza del titolo, l’opera è abusiva e soggetta a demolizione, anche se presentata come presunta VePA.
Che differenza c'è tra tettoia e vetrata panoramica amovibile, conosciuta dai più come VePA? Cosa succede se, pensando che l'opera possa essere ricondotta nel perimetro della lettera b)-bis dell'art.6 (attività edilizia libera) del Testo Unico Edilizia, introdotta dal Decreto Salva Casa, si realizza invece una vera e propria tettoia rientrante nella nozione di ristrutturazione edilizia definita dall'art. 3, co.1, lett. d) dpr 380/2001? L'abuso è inevitabile?
La sentenza 2358/2026 del 13 aprile del Tar Campania è interessante perché ci permette di alzare il livello di attenzione su presunte VePA che in realtà sono vere e proprie tettoie e, senza il permesso di costruire, diventano abusive con tutte le conseguenze del caso.
Le tettoie del contendere
Al ricorrente é contestata ed ingiunta la demolizione di “tettoia, in doghe di legno, a falda spiovente, delimitata da vetrate di tipo ve.pa., di mq. 20 circa; una tettoia rattrattile in pvc che copre una superficie di 30 mq. circa, retta da una struttura in legno; una armadiatura in alluminio anodizzato, posta in adiacenza al torrino”.
Si tratta, quindi, di una tettoia arredata con tavolini, sedie e suppellettili varie in aderenza ancorata alla parete dell’edificio, con copertura a doghe in legno e sovrapposte lamiere metalliche ad unica falda spiovente avente dimensione a stima visiva di circa 20 mq. con altezza di circa 2.30 mt, originariamente aperta su tre lati, destinata a sostegno di sovrastante impianto fotovoltaico.
In aderenza ed ampliamento della tettoia, risultava realizzata una struttura pesante in legno, con travi e pilastri ancorati al calpestio mediante elementi metallici e alla detta tettoia, mediante piastre metalliche bullonate , avente dimensione di circa 30 mq., con altezza media di circa 2.20 mt, la cui copertura si presenta a falda spiovente con tenda retrattile in pvc sorretta da profilati di alluminio, con telo avvolgibile plastico su tutte e tre lati.
Secondo gli accertatori, le opere si presentavano di recente realizzazione e il lastrico solare era stato trasformato in terrazzo attrezzato con conseguente aumento della volumetria non residenziale.
L'abusività delle opere
Il TAR evidenzia che l'abusività delle opere discende non tanto dalla difformità dalla presentata SCIA, bensì dalla rilevata natura, da annettere alle due tettoie eseguite sine titulo, di opere rientranti nella nozione edilizia di ristrutturazione edilizia definita dall’art. 3, co.1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 e dalla contestuale assenza del prescritto titolo edilizio.
C'è, infatti, creazione di nuovo volume in assenza dell’idoneo titolo costituito dal permesso di costruire, risultando inidonea la SCIA presentata e che si esula pacificamente dall’ambito della VePA (Vetrate Panoramiche Amovibili) che sono chiusure in vetro trasparente, senza profili verticali, installate su balconi, terrazzi o porticati per proteggerli dagli agenti atmosferici e migliorare l'isolamento, e sono considerate edilizia libera (senza permessi comunali, se amovibili, contrariamente alle strutture pesanti e fisse realizzate dal ricorrente).
VePA in edilizia libera: cos'ha cambiato il Salva Casa?
L'art. 33-quater (“Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili”) del Decreto Aiuti-bis (DL n. 115/2022), convertito dalla Legge n. 142/2022, ha introdotto la nuova lettera b-bis all’art. 6 (“Attività edilizia libera”) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), il cui testo vigente, dopo le ulteriori modifiche introdotte dal c.d. Decreto Salva Casa, è il seguente: “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche” (cfr. sul punto T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 30 gennaio 2024, n. 774, la quale ha condivisibilmente affermato che la norma non si applica nelle ipotesi in cui l’installazione delle vetrate configuri (come nel caso di specie) uno spazio stabilmente chiuso, ed attrezzato a fini abitativi).
Il caso analogo: quando gli interventi 'impattano'
Il TAR ribadisce l'importanza di considerare gli interventi nel loro complesso (no alle valutazioni atomistiche) e cita una fattispecie analoga avente, anzi, ad oggetto interventi meno impattanti di una vera e propria "nuova costruzione", creativa di superficie e volume (muro di cinta, muro di recinzione con paletti in ferro, etc.), che necessitavano di permesso di costruire sia isolatamente considerati, "sia valutando, come si deve, gli interventi nel loro complesso. In tale ultimo caso è ancor più evidente che le opere complessivamente considerate hanno determinato trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio ed alterazione dei luoghi, imponendo la previa acquisizione del titolo edilizio e del presupposto atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sull'area" (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 31.1.2017, n. 675).
In definitiva, queste tettoie vanno demolite in quanto abusive senza permesso di costruire. Non possono, quindi, essere considerate alla stregua di vetrate VePA.
Tettoie e VePA: FAQ
Che cos’è una VePA secondo il Testo Unico Edilizia?
È una chiusura in vetro totalmente trasparente e amovibile, installata su balconi, logge o porticati, priva di effetti permanenti su volume e superficie e riconducibile all’edilizia libera.
Una tettoia può essere considerata VePA?
No, se è una struttura stabile, con travi, pilastri e copertura fissa o retrattile che crea spazio chiuso e nuova volumetria, non rientra nella nozione di VePA.
Quando una tettoia configura ristrutturazione edilizia?
Quando determina trasformazione edilizia del manufatto, con incremento di superficie o volume, anche non residenziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001.
È sufficiente presentare una SCIA per realizzare una tettoia?
No, se l’intervento comporta nuova volumetria o spazio stabilmente chiuso è necessario il permesso di costruire; la SCIA è titolo inidoneo.
Come valuta il giudice gli interventi edilizi complessi?
Non in modo “atomistico”, ma considerando le opere nel loro insieme: se complessivamente alterano l’assetto edilizio e urbanistico dei luoghi, serve il titolo edilizio appropriato.
Articolo pubblicato su Ingenio

