Decreto Superbonus 2024 è legge!
Le novità della conversione in legge del DL Superbonus: Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere detraibili in 10 anni con retroattività, controlli dei comuni per l'anti-frode con recupero del 50% delle somme indebitamente detratte, Bonus Ristrutturazioni al 30% dal 2028, vietata la compensazione dei crediti coi contributi previdenziali.
L'Aula della Camera, nella seduta di mercoledì 23 maggio, ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 39/2024, cd. Decreto Superbonus, che quindi diventa legge dello Stato.
La legge 67/2024 è stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2024. In allegato sono disponibili sia il testo della legge che il testo del decreto coordinato con la legge di conversione.
Con l'ausilio del dossier ufficiale del Parlamento, vediamo le principali novità di interesse per edilizia e professionisti contenute nel provvedimento, ricordando che la prima versione del decreto aveva definitivamente posto fine allo sconto in fattura e alla cessione del credito per quasi tutti i tipi di lavori, se si esclude quelli in zone sismiche ma per un plafond di 400 milioni di euro.
Decreto Superbonus in conversione: tutte le misure di interesse
Stop quasi totale di sconto in fattura e cessione del credito
L’articolo 1 restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 11/2023, ad alcune specifiche categorie di contribuenti.
La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga.
Infine, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto legge n.11/2023, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
In generale, non possono più beneficiare di sconto o cessione:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato.
Come precisato sopra, il decreto prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito
per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Inoltre per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del DL 11/2023, ossia:
- a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila;
- b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;
- c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
Si prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Viene altresì disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l’adozione di un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative del presente articolo.
Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
L'art.1-ter istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale e la richiesta deve essere presentata ad ENEA, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonus
L’articolo 2 esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.
La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
L’articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili col SuperEcobonus devono trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
- c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Lo stesso tipo di comunicazioni - ma da inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà necessario, spiega il dossier del Senato, per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del Superbonus.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:
- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA-S, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
L'omessa trasmissione dei dati comporta una multa di 10.000 euro mentre per gli interventi per i quali la CILA-S, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la decadenza dall'agevolazione senza possibilità di remissione in bonis.
Limite alla cessione dei crediti di imposta
In aggiunta, all'art.4, il decreto prevede la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta per i soggetti con debiti erariali superiori a 10.000 euro.
Superbonus, Barriere e Sismabonus: detrazione in 10 anni retroattiva
L'agevolazione dovrà essere detratta in 10 anni - e non più in 4 - per le spese sostenute nel 2024-25; al momento, per il Superbonus col decalage (70% nel 2024 e 65% nel 2025) la fruizione è con detrazioni in 4 rate.
Le detrazioni IRPEF maturate dal 1° gennaio 2024 quindi dovranno essere recuperate in 10 anni, con la tanto 'polemizzata' retroattività della norma che alla fine è stata confermata.
La detrazione in 10 anni varrà anche per il Sismabonus e il Bonus Barriere Architettoniche, sempre per le detrazioni dal 1° gennaio 2024.
Quattro e cinque rate salve per chi ha esercitato l'opzione nel 2024
Chi, nel 2024, ha beneficiato del Superbonus con la cessione del credito o le imprese che hanno scontato le fatture, potranno continuare a compensare in 4 anni i crediti Superbonus e in 5 anni quelli Sismabonus e Bonus Barriere.
Divieto di cessione del credito per le rate residue
L'emendamento prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del Superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora fruite.
Banche
Le banche dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate di avere acquistato i crediti a un prezzo pari o superiore al 75% del valore nominale; in caso contrario, scatterà l'allungamento delle detrazioni da 4 a 6 anni del periodo di fruizione delle quote residue dei crediti dal 2025 in poi.
Quindi:
- dal 1° gennaio 2025, le rate si spalmano su 6 annualità e non più su 10;
- le rate restano a 4 anni per gli istituti finanziari che hanno scontato i crediti almeno al 75%.
Attività di vigilanza e recupero somme da parte dei comuni
Le pubbliche amministrazioni locali procederanno (dovere) alla segnalazione, alle Autorità competenti (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate), di interventi 'fasulli', che hanno portato a detrazioni indebite.
Quei comuni che effettueranno le segnalazioni potranno prendere circa il 50% (a ristoro della partecipazione contro l'evasione fiscale) di quanto segnalato (multe, tributi riscossi, ecc).
Monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0
L'art.6 apporta novità alle condizioni per ottenere i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, come definito negli articoli 1057-bis a 1058-ter della legge 17/2020, e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, come stabilito negli articoli 200, 201 e 202 della legge 160/2019, inclusi quelli finalizzati all'innovazione digitale 4.0 e alla transizione ecologica di cui agli artt. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della stessa legge 160/2019.
Fonte Ingenio