L'esclusione delle luci e delle porte prive delle caratteristiche delle vedute dall'ambito applicativo dell'art. 9 del DM 1444/1968 comporta che la distanza minima di 10 metri tra pareti fronteggianti non trova applicazione quando le pareti in questione siano dotate esclusivamente di aperture che non consentono l'affaccio con inspectio e prospectio sul fondo altrui.

